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Accomodamento ragionevole: chi decide cosa è ragionevole

In questo articolo:

C’è una frase che chi ha una disabilità si sente rispondere spesso, in ufficio, a scuola, allo sportello, al lavoro. Non è un no. È peggio di un no, perché sembra dispiaciuto: “Capiamo la situazione, ma non è ragionevole.”
Quella parola, ragionevole, sembra buon senso. In realtà è un termine giuridico preciso, con una definizione scritta, una procedura e dei limiti. E ha una caratteristica che vale la pena guardare da vicino: non dice quasi niente su chi fa la richiesta, e moltissimo su chi la riceve.

Cos'è l'accomodamento ragionevole, in parole semplici

Un accomodamento ragionevole è una modifica su misura, adottata quando le regole generali non bastano a garantire a una persona con disabilità lo stesso diritto che hanno tutte le altre.
Qualche esempio concreto:

  • spostare al piano terra un colloquio, un esame, un servizio ospitato in una sala senza ascensore;
  • consegnare in formato digitale accessibile un documento distribuito solo su carta;
  • modificare un orario o un turno quando la barriera è il trasporto, non la mansione;
  • installare una pedana mobile dove un gradino non si può eliminare;
  • consentire l’ingresso a un cane guida dove il regolamento interno vieta gli animali.

Non è un favore, non è un’agevolazione, non è un gesto di sensibilità. È lo strumento che rende esigibile un diritto che sulla carta esisteva già.

Dove sta scritto

La definizione arriva dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che l’Italia ha ratificato con la legge 18 del 2009.
Nel lavoro, l’obbligo è nel decreto legislativo 216/2003, articolo 3, comma 3-bis: i datori di lavoro pubblici e privati devono adottare accomodamenti ragionevoli, entro il limite di un onere finanziario proporzionato e non eccessivo. Quel comma non c’era: è stato aggiunto nel 2013, dopo che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutte le persone con disabilità. Prima di allora, l’ordinamento italiano si occupava soprattutto di far entrare le persone al lavoro, molto meno di metterle nelle condizioni di restarci.
Fuori dal lavoro, il riferimento è recente. Il decreto legislativo 62/2024 ha inserito nella legge 104/1992 il nuovo articolo 5-bis, in vigore dal 30 giugno 2024, che estende l’accomodamento ragionevole alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati. Non più solo il posto di lavoro: lo sportello, la scuola, il museo, il treno, il negozio.
Sono dieci anni di distanza tra i due passaggi. Vale la pena ricordarlo quando qualcuno racconta questo tema come una conquista naturale.

Chi calcola il costo, e su quale lato del tavolo

Il limite all’obbligo è l’onere sproporzionato o eccessivo. La norma del 2024 aggiunge che l’accomodamento deve essere “compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”, e chiude precisando che tutto si attua “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Leggiamole insieme, quelle due righe. Il diritto è riconosciuto. Le risorse per garantirlo sono quelle che già ci sono. Quindi la stessa richiesta, la stessa identica richiesta, è ragionevole in un ente e sproporzionata in quello accanto, a seconda di come è fatto il bilancio dall’altra parte del bancone.
C’è poi un’asimmetria più profonda e nessuna legge la nomina:
Il costo dell’accomodamento è visibile e ha un numero. Una rampa ha un preventivo. Un interprete LIS ha una tariffa oraria. Un software accessibile ha una licenza. Sono cifre che si scrivono in una casella e si portano a una riunione.
Il costo dell’esclusione non ha un numero. Il cliente che non entra e non torna più. La candidata che si ritira dalla selezione. Lo studente che rinuncia al corso. Le ore che una persona passa a telefonare per sapere se c’è un gradino. La causa che l’ente eviterebbe. Nessuno le mette in bilancio, perché quei costi li paga qualcun altro, in silenzio, da sempre.
Il calcolo della proporzione, in pratica, avviene su un solo lato del tavolo. Da una parte una spesa documentata, dall’altra un disagio che nessun sistema contabile registra. Con questi due numeri, “non è ragionevole” viene fuori quasi da solo.

Il no ha delle regole

Ecco la parte che quasi nessuno conosce ed è quella che serve davvero.
L’articolo 5-bis della legge 104 non stabilisce solo un diritto: stabilisce un procedimento. Chi lo riceve non può cavarsela con una risposta orale al banco.

  1. La richiesta si presenta con istanza scritta, e chi la presenta può proporre lui stesso l’accomodamento che ritiene adeguato.
  2. La persona con disabilità partecipa al procedimento con cui si individua la soluzione. Non è un destinatario, è una parte.
  3. Chi valuta deve verificare prima di tutto se la proposta presentata è accoglibile. Non può ignorarla e passare direttamente alla propria idea.
  4. Se il no arriva, la pubblica amministrazione deve concluderlo con un diniego motivato, indicando comunque un accomodamento possibile secondo i criteri di legge.

Una richiesta scritta obbliga a una risposta scritta. E una risposta scritta obbliga a spiegare perché quella cifra sarebbe sproporzionata. È il momento in cui il “non è ragionevole” smette di essere un’impressione e deve diventare un argomento.

Se ti dicono di no

Contro il diniego si può agire in giudizio ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 67/2006, la legge sulla tutela giudiziaria contro le discriminazioni. Le associazioni iscritte nell’apposito elenco possono agire anche al posto della persona, o insieme a lei.
In alternativa, o in parallelo, si può chiedere all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare se quel rifiuto sia una discriminazione. Vale per la pubblica amministrazione, per i concessionari di servizi pubblici e per i privati.
Un’ultima cosa, sul lavoro, che conviene sapere. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che non tocca al lavoratore dimostrare che l’adattamento era possibile: è il datore di lavoro a dover provare di aver cercato una soluzione e che quella soluzione era sproporzionata. Ha senso, ed è un principio semplice: l’organizzazione aziendale la conosce chi la governa, non chi ci lavora dentro da subordinato.

Le domande da fare

Se ti stai preparando a chiedere un accomodamento, o se sei dall’altra parte e devi valutarne uno, sono quattro.

  • Rispetto a quale budget è stata misurata la sproporzione? Quello dell’ufficio, dell’ente, dell’intera organizzazione?
  • Sono stati considerati i contributi pubblici e i fondi disponibili per queste spese? Se esiste un finanziamento, la sproporzione va ricalcolata.
  • È stata valutata la proposta presentata da chi ha fatto la richiesta, oppure si è passati direttamente alla conclusione?
  • La risposta è scritta e motivata? Se non lo è, il procedimento non è finito.

Una parola che si sposta

La ragionevolezza non è una qualità della richiesta. È il risultato di un confronto tra chi chiede e chi possiede i dati con cui si fa il conto.
Per questo, quando l’accomodamento diventa l’unico strumento a disposizione, qualcosa a monte ha già smesso di funzionare. La legge stessa lo dice: è una misura sussidiaria, si attiva quando le regole generali non bastano. Un edificio progettato accessibile, un sito conforme, una procedura pensata per tutte e per tutti riducono il numero di volte in cui qualcuno deve presentare un’istanza per entrare da una porta.
Ogni accomodamento ragionevole richiesto è la prova che una progettazione, da qualche parte, è stata fatta pensando a una persona sola.
E allora la domanda da porre agli enti, alle aziende e alle amministrazioni non è se una singola richiesta sia ragionevole. È quante ne ricevono ogni anno, e cosa hanno cambiato dopo la prima.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. Per situazioni specifiche rivolgiti a un avvocato o a un’associazione legittimata ad agire ai sensi della legge 67/2006.

Fonti normative: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 2), ratificata con L. 18/2009 · D.lgs. 216/2003, art. 3 comma 3-bis · Corte di giustizia UE, sentenza 4 luglio 2013, causa C-312/11 · D.lgs. 62/2024, art. 17, che introduce l’art. 5-bis nella L. 104/1992 · L. 67/2006, artt. 3 e 4.

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